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E-commerce e fisco

Vendere online a regola d'arte. Forme giuridiche, IVA, marketplace, OSS e reverse charge.

Vendere online in Italia richiede una pianificazione fiscale attenta dal primo giorno. Forfettario o ordinario? Come gestire IVA, OSS, autofatture per Amazon e fornitori esteri. Una guida completa per chi parte e per chi cresce.

Le tre forme giuridiche per un e-commerce

Chi vende online in modo abituale deve avere partita IVA. Le opzioni principali sono tre; se è la tua prima attività, i passaggi concreti per partire — ComUnica, iscrizioni, cosa serve avere pronto — sono in Mettersi in proprio.

1. Ditta individuale in regime forfettario

Per chi inizia, è quasi sempre la scelta migliore. Imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni (se nuova attività, e a condizioni precise) e al 15% dal sesto anno. Non si addebita IVA in fattura, niente ritenute d’acconto, contabilità minima.

Limiti: ricavi annui fino a 85.000 €, spese personale fino a 20.000 €. Requisiti, cause di esclusione, contributi e scadenze sono trattati per esteso nella guida sul regime forfettario.

2. Ditta individuale in regime ordinario/semplificato

Se i ricavi superano 85.000 € o se i costi effettivi sono elevati (acquisto merce, spedizioni, pubblicità), il regime ordinario può convenire. Si applica IRPEF a scaglioni (23–43%) ma l’IVA diventa detraibile sugli acquisti. Cosa succede quando si supera la soglia del forfettario, e in quali casi conviene lasciarlo anche prima, è spiegato nella guida sul regime forfettario.

3. SRL/SRLS

Indicata per fatturati importanti, soci, o per limitare il rischio. IRES 24% + IRAP + 26% sui dividendi distribuiti. Costi di apertura 2.000–3.500 € e gestione 3.000–6.000 €/anno. Il dettaglio delle tre tipologie di SRL, dei costi reali e di quando conviene davvero è in Costituire una SRL. Attenzione alla SRLS se i soci sono più di uno: lo statuto standard non si può personalizzare, e con più soci diventa un limite pesante.

💡 Regola pratica: per un e-commerce che parte, il forfettario è quasi sempre la scelta migliore. Rivaluta al superamento di 50–60.000 € di fatturato o se i costi reali superano la quota forfettizzata (oltre 60% per il commercio).

Il vantaggio nascosto del forfettario nel B2C

Questo è uno dei vantaggi più sottovalutati. Il forfettario non addebita IVA: il prezzo pagato dal cliente è interamente ricavo. Chi opera in regime ordinario deve scorporare il 22%.

Esempio: stesso prezzo al pubblico

Vendi un prodotto a 100 € (coefficiente di redditività commercio 40%):

ForfettarioOrdinario
Prezzo al cliente100,00 €100,00 €
IVA da versare0 €18,03 €
Ricavo netto100,00 €81,97 €

+18,03 € di ricavo per ogni 100 € venduti, a parità di prezzo al pubblico. Su 60.000 € di vendite annue sono +10.820 € di vantaggio.

Quando il vantaggio si riduce

  • Vendite B2B: il cliente con P.IVA detrae l’IVA, il vantaggio diventa irrilevante.
  • Acquisti con IVA non detraibile: in forfettario non recuperi l’IVA sulla merce. Compri merce per 50 € + IVA (61 €), il costo reale è 61 €, non 50 €.
  • Costi elevati: se i costi effettivi superano la quota forfettizzata, l’ordinario può convenire complessivamente.

Corrispettivi vs Fatturazione

Vendite B2C — corrispettivi, non scontrino

Per le vendite online a privati (B2C), non si emette scontrino né fattura (salvo richiesta del cliente).

  • Non serve registratore telematico: l’obbligo non si applica al commercio elettronico (art. 2, c. 1, D.Lgs. 127/2015).
  • I corrispettivi vanno annotati nel registro dei corrispettivi giornalmente.
  • In forfettario è sufficiente conservare le fatture emesse e la documentazione degli incassi.
  • I report dei marketplace (Amazon Seller Central, eBay) costituiscono documentazione valida.

Vendite B2B — fattura sempre obbligatoria

Se il cliente è un soggetto con partita IVA, la fattura elettronica è obbligatoria e va trasmessa via SdI.

OSS e vendite intra-UE

Dal 1° luglio 2021 le vendite a distanza B2C verso altri paesi UE sono soggette all’IVA del paese di destinazione. Il regime One Stop Shop (OSS) semplifica gli adempimenti.

ScenarioIVA applicabileAdempimento
Vendita B2C ItaliaEsente (forfettario) / 22% (ordinario)Corrispettivi
Vendita B2C UE sotto 10k €/annoEsente (forf.) / IVA IT (ord.)Corrispettivi
Vendita B2C UE sopra 10k €/annoIVA del paese di destinazioneOSS + dichiarazione trimestrale
Vendita B2B UESenza IVA (reverse charge)Fattura + iscrizione VIES

⚠️ Per i forfettari: l’esenzione IVA copre le vendite nazionali. Ma se superi i 10.000 € di vendite B2C intra-UE, devi registrarti all’OSS e applicare l’IVA del paese di destinazione su quelle vendite (Circolare AdE 32/E/2021).

Marketplace e autofatture per reverse charge

Le commissioni Amazon, eBay, Etsy: il problema più trascurato

Quando Amazon ti addebita le commissioni, lo fa da Lussemburgo (Amazon Services Europe Sarl). eBay da Irlanda, Etsy da Irlanda. Sono servizi B2B intra-UE, soggetti a reverse charge.

Devi:

  1. Emettere autofattura elettronica con codice TD17
  2. Applicare IVA al 22%
  3. Versare l’IVA con F24

Anche se sei in regime forfettario, devi emettere TD17 e versare l’IVA, che però non puoi detrarre. È un costo effettivo.

⚠️ La scadenza del versamento non è la stessa per tutti. Il forfettario versa entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con F24 dedicato. Chi è in regime ordinario fa invece confluire l’imposta nella normale liquidazione periodica, mensile o trimestrale a seconda del proprio regime. Trattare il forfettario come un trimestrale è uno degli errori più frequenti.

⚠️ Sanzione per omesso reverse charge: l’art. 6 c. 9-bis del D.Lgs. 471/1997 è stato riscritto dal D.Lgs. 87/2024, che dal 1° settembre 2024 ha sostituito il vecchio impianto proporzionale con sanzioni in misura prevalentemente fissa. L’importo dipende dalla violazione concreta — operazione non documentata, non registrata, imposta non assolta — e va valutato caso per caso. Resta uno degli adempimenti più trascurati dai piccoli venditori online, e resta sanzionabile.

💡 Per gestire le autofatture in modo automatico esiste lo strumento autofatturasprint.it, che genera in pochi minuti le TD17 nel formato XML corretto per lo SdI.

FBA Pan-European: attenzione

Se usi Amazon FBA con stoccaggio in più paesi UE (Pan-European FBA), il trasferimento di merce fra magazzini è assimilato a una cessione intracomunitaria a se stessi. Per i forfettari è altamente problematico: richiede iscrizione VIES e potenzialmente apertura di posizione IVA estera.

Soluzione pratica: per i forfettari, usa FBA con stoccaggio solo in Italia (Logistica di Amazon con magazzino italiano). Evita Pan-European FBA finché non passi al regime ordinario.

Il marketplace come “fornitore presunto”

Regola poco conosciuta e con effetti concreti. In due casi il marketplace non è un semplice intermediario: ai fini IVA si considera che abbia acquistato la merce da te e l’abbia rivenduta al cliente finale.

Succede quando la piattaforma facilita:

  • vendite a distanza di beni importati da paesi extra-UE in spedizioni di valore modesto;
  • vendite di beni già presenti nell’Unione effettuate da un venditore non stabilito nell’UE verso privati.

Se ricadi in una di queste ipotesi cambia chi versa l’IVA e cambiano i tuoi obblighi documentali. È una verifica da fare all’inizio, non quando arriva la richiesta di chiarimenti.

Dropshipping: chi vende, esattamente?

Il dropshipping sembra semplice finché non si guarda la catena. Tu vendi al cliente, il fornitore spedisce direttamente. Ai fini fiscali però ci sono due cessioni distinte: fornitore → te, e te → cliente finale. Vanno trattate separatamente, e il trattamento IVA dipende da dove parte la merce, dove arriva e dove sono stabiliti i tre soggetti.

Il caso più delicato è la merce che parte da fuori UE e arriva a un privato italiano: lì si apre il tema dell’importazione, di chi è l’importatore e di come si assolve l’IVA. Farlo con leggerezza significa costruire un modello che a un controllo non regge.

Obblighi che non sono fiscali (ma costano uguale)

Un e-commerce non ha solo il fisco. Le contestazioni più frequenti dai clienti — e le sanzioni dell’Autorità Garante — riguardano altro:

  • Diritto di recesso: il consumatore può recedere entro quattordici giorni senza motivazione. Se l’informativa sul recesso è assente o incompleta, il termine si allunga di molto.
  • Garanzia legale di conformità: due anni, e non è la garanzia del produttore. Va indicata chiaramente.
  • Informativa precontrattuale: prezzo totale comprensivo di spese, tempi di consegna, identità e contatti del venditore, devono essere visibili prima dell’ordine.
  • SCIA al Comune per l’avvio dell’attività di commercio elettronico, oltre agli adempimenti fiscali.
  • Privacy e cookie: informativa, base giuridica dei trattamenti, gestione del consenso.

Sono adempimenti che non producono imposte, ma producono rimborsi obbligatori e sanzioni.

Importazioni e fornitori esteri

Servizi UE/extra-UE (hosting, Google Ads, Meta Ads, software)

Sempre soggetti a reverse charge senza soglie minime. Autofattura TD17, IVA 22%, versamento con F24 secondo la cadenza del proprio regime (per il forfettario: entro il 16 del mese successivo all’operazione). Non detraibile in forfettario.

Importazioni beni extra-UE (es. merce dalla Cina)

L’IVA si paga in dogana al momento dell’importazione (22% sul valore doganale + dazi). Per il forfettario è un costo effettivo non detraibile, per l’ordinario è detraibile.

I codici ATECO per l’e-commerce

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025. Per chi vende online cambia un principio di fondo: il commercio al dettaglio si classifica in base ai beni venduti, non al canale di vendita. Non esiste più un codice “e-commerce”: al vecchio 47.91.10 ISTAT fa corrispondere quasi un centinaio di codici nuovi, e quello giusto dipende da cosa vendi.

Cosa vendiCodice ATECO 2025Coefficiente
Beni di vario genere, negozio online non specializzato47.12.9040%
Una categoria specifica (es. abbigliamento per adulti)47.71.10 e seguenti, secondo il prodotto40%
Sviluppo di software su commessa62.10.0067%
Software e app pubblicati in proprio, SaaS in cloud58.29.0067%
Beni digitali distribuiti senza esserne editore60.39.00da valutare
Intermediazione per conto di altri venditori (marketplace)47.91.20, 47.92.xda valutare

⚠️ Il vecchio codice non va lasciato dov’è. In ATECO 2025 il codice 47.91.10 esiste ancora, ma significa tutt’altro: indica l’intermediazione per il commercio al dettaglio di articoli di seconda mano. Chi lo mantiene per inerzia risulta classificato come marketplace invece che come venditore.

Il coefficiente di redditività, però, segue ancora l’ATECO 2007. Fino all’approvazione dei nuovi coefficienti, il D.Lgs. 81/2025 stabilisce che i forfettari continuano ad applicare quelli dell’Allegato 4 della L. 190/2014, individuati sul codice ATECO 2007 corrispondente. Nel modello Redditi il doppio binario è esplicito: in un rigo si indica il codice ATECO 2025, in un altro quello ATECO 2007 da cui discende il coefficiente.

Per la vendita di beni digitali e per l’attività di marketplace la corrispondenza fra vecchia e nuova classificazione non è univoca e manca una presa di posizione dell’Agenzia: sono i due casi in cui la scelta va fatta con il commercialista prima di aprire, non dopo. Su come si sceglie il codice e sugli errori più frequenti c’è una sezione dedicata in Mettersi in proprio.

Adempimenti pratici e scadenze

ScadenzaAdempimento
28 febbraioDomanda riduzione 35% INPS (forfettari artigiani/commercianti)
16 maggio1ª rata contributi fissi INPS
30 giugnoSaldo imposte anno precedente + 1° acconto
20 agosto2ª rata contributi fissi
31 ottobreDichiarazione dei redditi — invio telematico del modello Redditi PF
16 novembre3ª rata contributi fissi
30 novembre2° acconto imposte
16 febbraio4ª rata contributi fissi
TrimestraleDichiarazione OSS (se iscritto)
TrimestraleVersamento IVA autofatture (se reverse charge)

Sono le date ordinarie, e di anno in anno possono essere lievemente posticipate: i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo slittano al primo giorno lavorativo successivo, e non è raro che una proroga sposti di qualche settimana la scadenza di giugno. Vale sempre la pena verificarle sull’anno in corso.

Strumenti che semplificano la vita

Come Quadra ti supporta

Vendere online in regola richiede competenze trasversali. In studio:

  • Scegliamo insieme il regime fiscale ottimale sul tuo caso (forfettario, ordinario, SRL)
  • Apriamo partita IVA + iscrizione VIES quando serve
  • Configuriamo il regime OSS se vendi all’estero
  • Gestiamo le autofatture reverse charge o te le automatizziamo con i tool dedicati
  • Monitoriamo il superamento delle soglie (85.000 € forfettario, 10.000 € OSS) per pianificare il passaggio di regime senza traumi

Parliamo del tuo e-commerce

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Domande frequenti

Devo emettere scontrino per le vendite online? +

No. Le vendite e-commerce (sia beni fisici che digitali) sono escluse dall'obbligo di registratore telematico (art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015). I corrispettivi vanno annotati nel registro corrispettivi o documentati tramite report del marketplace.

Posso vendere su Amazon in regime forfettario? +

Sì. Il forfettario può vendere su qualsiasi marketplace. Devi però gestire correttamente: registrazione corrispettivi, reverse charge sulle commissioni Amazon (autofattura TD17, dato che Amazon fattura dal Lussemburgo), eventuale OSS se vendi B2C in altri paesi UE sopra 10.000 euro/anno.

Le commissioni Amazon sono soggette a reverse charge? +

Sì. Amazon Services Europe Sarl ha sede in Lussemburgo, quindi le commissioni sono servizi B2B intra-UE. Devi emettere autofattura elettronica con codice TD17, applicare IVA al 22% e versarla con F24 trimestralmente. Vale anche in regime forfettario.

Devo iscrivermi al regime OSS? +

Solo se effettui vendite B2C verso consumatori in altri paesi UE per oltre 10.000 euro/anno (soglia complessiva, non per paese). Sotto soglia, le vendite restano in regime nazionale. L'iscrizione si fa sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Posso fare dropshipping in regime forfettario? +

Sì, il dropshipping è compatibile col forfettario. Attenzione: se il fornitore è extra-UE, la merce in Italia sconta IVA e dazi (costo per il forfettario, non detraibile); sei sempre tu il venditore IVA verso il cliente; se il fornitore spedisce in UE, si applicano le regole sulle vendite a distanza (OSS).

Come gestisco i resi e i rimborsi? +

In forfettario il reddito si calcola sull'incassato effettivo (principio di cassa). Un rimborso riduce l'incassato dell'anno in cui avviene. Se emetti nota di credito elettronica, il corrispettivo originale viene rettificato. I rimborsi via marketplace sono documentati nei report di pagamento.

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Aggiornato a maggio 2026. Riferimenti: L. 190/2014, D.Lgs. 127/2015, DPR 633/1972, D.Lgs. 83/2021, Circolare AdE 32/E/2021. Documento informativo, non sostituisce la consulenza professionale.