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Aprire partita IVA in regime forfettario

Meno tasse, meno burocrazia, più tempo per te.

Il regime forfettario è la scelta giusta per chi cerca una tassazione semplice e vantaggiosa. Imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni delle nuove attività) e zero adempimenti complessi come contabilità o dichiarazione IVA.

Confronto regimi · simulazione

Forfettario o ordinario semplificato: quale conviene davvero?

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La scelta determina il coefficiente di redditività ATECO applicato al forfettario.

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Costi deducibili reali — rilevanti solo per il calcolo ordinario.

Gestione previdenziale

Regime forfettario

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Netto stimato

Imponibile (coeff. 78%)
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Imposta sostitutiva (15%)
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Contributi previdenziali
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Regime ordinario semplificato

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Netto stimato

Imponibile (fatturato − costi − contributi)
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IRPEF a scaglioni
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Contributi previdenziali
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Differenza netta annua

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Stima semplificata. Non considera deduzioni personali, minimali contributivi per artigiani e commercianti, riduzione del 35%, IRAP, addizionali regionali e comunali.

Cosa è il regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per professionisti e piccole imprese che ha sostituito i precedenti regimi di vantaggio. È caratterizzato da una tassazione semplificata e da un netto alleggerimento degli adempimenti contabili.

Aprire partita IVA in regime forfettario consente di concentrarsi sul lavoro senza preoccupazioni amministrative.

I vantaggi principali

1. Tassazione ridotta

L’imposta sostitutiva è del 15%, e scende al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività che rispettano determinate condizioni. Sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.

⚠️ Attenzione a un equivoco molto diffuso: l’aliquota non si applica sui ricavi, ma sul reddito imponibile. E il reddito imponibile non è dato dai costi effettivi: si calcola in modo forfettario, applicando ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO, e sottraendo poi i contributi previdenziali effettivamente versati.

Reddito imponibile = (Ricavi × Coefficiente di redditività) − Contributi previdenziali versati

I coefficienti di redditività

Attività (codici ATECO)Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande (10–11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (45, 46.2–46.9, 47.1–47.7, 47.9)40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81)40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82, 47.89)54%
Intermediari del commercio (46.1)62%
Servizi di alloggio e ristorazione (55, 56)40%
Costruzioni e attività immobiliari (41, 42, 43, 68)86%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64–66, 69–75, 85–88)78%
Altre attività economiche67%

Un esempio concreto

Consulente informatico, coefficiente 67%, 50.000 € di compensi incassati, 5.000 € di contributi versati nell’anno:

  • Reddito imponibile: (50.000 × 67%) − 5.000 = 28.500 €
  • Imposta sostitutiva al 15%: 4.275 €

Chi calcolasse il 15% sui ricavi arriverebbe a 7.500 €: quasi il doppio. Con un coefficiente al 40% la distanza è ancora maggiore. È il motivo per cui la scelta del codice ATECO ha un peso economico reale, non solo burocratico. Come si sceglie in concreto, e gli errori che si pagano cari, è spiegato nella guida su come mettersi in proprio.

2. Contributi: la voce che pesa più delle tasse

Nel forfettario l’imposta è bassa; i contributi no. Su un reddito imponibile di 28.500 € l’imposta al 15% è 4.275 €, i contributi possono superarla. Ed è qui che si gioca la vera differenza fra un’attività e l’altra, perché la gestione previdenziale dipende dal codice ATECO — non da una scelta.

Gestione Separata INPS — professionisti senza cassa (consulenti, formatori, creativi, sviluppatori). Aliquota intorno al 26% sul reddito imponibile, interamente a carico tuo. Il pregio è che non esiste un minimale: se in un anno non fatturi, non versi nulla.

Artigiani e Commercianti (gestione IVS) — chi vende beni, chi ha bottega, chi produce. Aliquota intorno al 25% sul reddito imponibile, ma con una differenza sostanziale: esiste un minimale. I contributi non scendono mai sotto i 4.500 € l’anno circa, dovuti anche a fatturato zero.

In pratica funziona così: c’è un reddito minimale fissato ogni anno dall’INPS — intorno ai 18.000 € — sul quale i contributi si pagano comunque, in quattro rate fisse (maggio, agosto, novembre, febbraio). Sul reddito che eccede quel minimale si versa la stessa aliquota, ma con la cadenza di saldi e acconti delle imposte.

⚠️ Chi apre in gestione IVS ha un costo che parte dal primo giorno. Se il primo anno fatturi 8.000 €, il reddito imponibile sarà sotto il minimale ma i contributi restano quelli pieni: circa 4.500 €. Su un’attività che parte piano è la voce che pesa di più in assoluto, molto più dell’imposta sostitutiva. È il motivo per cui, per un’attività di servizi che potrebbe rientrare in Gestione Separata, la classificazione ATECO va guardata con estrema attenzione prima di aprire.

Casse professionali — iscritti ad albi con cassa propria (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti). Regole autonome, di norma un contributo soggettivo più uno integrativo addebitabile in fattura al cliente.

⚠️ La differenza fra Gestione Separata e IVS è la prima cosa da verificare, prima ancora di calcolare le tasse. Due attività con lo stesso fatturato e coefficienti simili possono avere un carico contributivo distante di migliaia di euro l’anno solo per la gestione di appartenenza.

La riduzione del 35%

Solo per artigiani e commercianti. Non è automatica: va richiesta all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per cui la si vuole (o in sede di avvio, se l’attività parte dopo). Chi non presenta la domanda paga per intero, e non si recupera a posteriori.

Ha però un costo che quasi nessuno spiega: la riduzione taglia anche l’accredito contributivo. Versando il 65% si accredita in proporzione, quindi l’anzianità contributiva piena richiede più tempo. Su una carriera lunga è una scelta di cassa oggi contro pensione domani — legittima, ma va fatta sapendo cosa si sta scambiando.

I contributi si deducono

I contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno si sottraggono dal reddito forfettario, come nella formula sopra. Se eccedono il reddito dell’attività, l’eccedenza si deduce dal reddito complessivo. Vale il criterio di cassa: conta la data del versamento, non quella di competenza — motivo per cui pagare o rinviare un versamento a cavallo d’anno sposta l’imponibile.

3. Zero contabilità

Non c’è l’obbligo di registrare la contabilità, né di presentare la dichiarazione IVA. Niente liquidazioni periodiche IVA, niente registri bollati.

4. Niente IRAP né studi di settore

Si è esonerati dall’IRAP e dagli ISA (ex studi di settore).

I requisiti di accesso

Due soli limiti quantitativi, entrambi da rispettare:

  • Ricavi o compensi non superiori a 85.000 € nell’anno precedente. Se l’attività è iniziata in corso d’anno, la soglia va ragguagliata ad anno: chi apre il 1° luglio e incassa 45.000 € entro dicembre ha di fatto superato il limite, perché il ragguaglio porta il dato a 90.000 €. Nel conteggio rientrano anche i rimborsi spese riaddebitati in fattura, un dettaglio che sorprende più di quanto dovrebbe: se ne parla in Rimborsi spese di trasferta.
  • Spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 € lordi. Rientrano nel conteggio lavoro accessorio, collaboratori, associati in partecipazione con apporto di lavoro e le somme corrisposte per prestazioni di lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari.

Le cause di esclusione

Qui si concentrano quasi tutti gli errori. Rispettare i due limiti sopra non basta: il regime è precluso a chi si trova in una delle situazioni seguenti.

1. Prevalenza verso il datore di lavoro attuale o recente

È la causa che colpisce più spesso chi passa dal dipendente alla partita IVA. Il regime non è accessibile a chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui è in corso un rapporto di lavoro, o con cui il rapporto è intercorso nei due precedenti periodi d’imposta — e lo stesso vale per i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a quei datori (la controllante, una consociata, la società dello stesso gruppo).

“Prevalentemente” significa oltre il 50% dei compensi dell’anno. Se nel primo anno fatturi 40.000 € e 21.000 vengono dal tuo ex datore, sei fuori. Se ne vengono 19.000, sei dentro.

Due precisazioni che cambiano i conti:

  • La verifica si fa a consuntivo, sull’anno. Non si perde il regime “in corsa”: si accerta a fine periodo d’imposta e l’esclusione opera dall’anno successivo.
  • Fa eccezione chi inizia l’attività dopo il periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio di arti o professioni: il praticante che apre partita IVA e continua a fatturare allo studio in cui ha fatto pratica non è escluso per questo motivo.

2. Controllo di una SRL che fa la stessa cosa

Non si può accedere al forfettario se si controlla, direttamente o indirettamente, una S.r.l. o un’associazione in partecipazione che esercita attività riconducibili a quella svolta con la partita IVA.

Il punto delicato è cosa significhi indirettamente. Nel controllo indiretto rientrano le partecipazioni intestate ai familiari, secondo la definizione dell’art. 5 comma 5 del TUIR: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Intestare le quote alla moglie o al fratello non risolve il problema: la partecipazione si somma alla propria ai fini della verifica del controllo.

Sul criterio con cui si stabilisce se le due attività sono “riconducibili”, la prassi dell’Agenzia si àncora al livello di sezione ATECO, cioè al raggruppamento per lettera.

In ogni caso il confronto va fatto sull’attività effettivamente esercitata, non sul codice dichiarato in visura: un codice scelto per allontanare formalmente le due attività non regge a una verifica se nei fatti si fa la stessa cosa.

3. Le altre cause

  • Regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito: agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, agriturismo e simili sono incompatibili.
  • Non residenti, salvo chi risiede in uno Stato UE o SEE e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
  • Chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  • Chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 TUIR). Qui non serve il requisito della riconducibilità dell’attività: la sola partecipazione esclude.
  • Chi ha percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 €. La verifica non si applica se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.

Il 5%: quando spetta davvero

L’aliquota ridotta per i primi cinque anni non è automatica per chiunque apra una partita IVA. Servono tre condizioni insieme:

  1. Non aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare.
  2. L’attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività già svolta come lavoratore dipendente o autonomo — di nuovo con l’eccezione del periodo di pratica obbligatoria. Il criterio non è formale: si guarda a clientela, luoghi, mezzi e competenze impiegate.
  3. Se si prosegue un’attività altrui (rilevata, ereditata, ricevuta in affitto d’azienda), i ricavi di quell’attività nel periodo precedente non devono superare 85.000 €.

I cinque anni si contano dall’apertura, non dal primo anno di utilizzo dell’agevolazione: chi apre e sta fermo un anno perde comunque un anno di 5%.

Cosa succede se superi la soglia

Il momento dell’uscita dipende da quanto la superi:

  • Fra 85.000 e 100.000 €: resti in regime forfettario per l’anno in corso ed esci dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Oltre 100.000 €: l’uscita è immediata, con effetto dall’operazione che fa superare la soglia. Da quel momento vai in regime ordinario, con obbligo di addebitare l’IVA e di emettere fattura elettronica secondo le regole ordinarie.

È una differenza sostanziale: nel secondo caso l’IVA va applicata anche sull’operazione che determina il superamento, e non c’è tempo per organizzarsi. Chi si avvicina agli 85.000 dovrebbe monitorare il progressivo mese per mese.

Conta il criterio di cassa: rileva quando l’incasso avviene, non quando la fattura è emessa. Chi a dicembre è vicino alla soglia ha uno spazio di manovra legittimo nella tempistica degli incassi — spazio che va usato con criterio, non per costruire operazioni artificiose.

Gli adempimenti che restano

“Zero contabilità” non vuol dire zero obblighi. Restano:

  • Fattura elettronica, obbligatoria per tutti i forfettari senza eccezioni di volume d’affari.
  • Imposta di bollo da 2 € sulle fatture di importo superiore a 77,47 €, dato che non c’è IVA da applicare. Può essere addebitata al cliente, ma se lo si fa il bollo riaddebitato diventa a sua volta ricavo e concorre alla soglia.
  • Reverse charge sugli acquisti di servizi da fornitori esteri e sugli acquisti intracomunitari di beni oltre i 10.000 € annui: l’IVA va assolta e versata, senza poterla detrarre. È un costo effettivo, spesso dimenticato da chi compra pubblicità o software dall’estero.
  • Conservazione delle fatture emesse e ricevute e della documentazione degli incassi.

Il forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui propri compensi (va indicato in fattura il riferimento normativo) e non opera ritenute come sostituto d’imposta, pur dovendo indicare in dichiarazione i compensi corrisposti e i dati dei percettori.

Quando si pagano davvero le imposte

Il regime è semplice, il calendario dei versamenti no. Ed è qui che salta la pianificazione finanziaria della maggior parte di chi apre.

Non si paga mese per mese e non si paga nell’anno in cui si incassa. Si paga l’anno dopo, in due appuntamenti:

ScadenzaCosa si versa
30 giugnoSaldo dell’anno precedente + primo acconto dell’anno in corso (40%)
30 novembreSecondo acconto dell’anno in corso (60%)

Il saldo chiude i conti dell’anno appena dichiarato. Gli acconti sono un anticipo sull’anno in corso, e — questo è il punto — si calcolano sull’imposta dell’anno precedente, non su quanto stai effettivamente incassando adesso. È il cosiddetto metodo storico.

Vale sia per l’imposta sostitutiva sia per i contributi previdenziali: la Gestione Separata segue lo stesso ritmo, e per gli iscritti IVS la quota eccedente il minimale si versa con gli stessi saldi e acconti (i contributi sul minimale restano invece nelle quattro rate fisse).

Perché il secondo anno costa il doppio

Il primo anno non versi acconti: non esiste un’imposta precedente su cui calcolarli. È un anno che inganna, perché fa sembrare il carico molto più leggero di quello che è.

Dal secondo anno in poi, ogni scadenza di giugno somma due cose insieme. Un esempio con numeri semplici:

Anno 1 — imposta dovuta: 2.000 €. Nessun acconto versato. → A giugno dell’anno 2 versi: saldo 2.000 € + primo acconto 800 € → A novembre dell’anno 2 versi: secondo acconto 1.200 € → Esborso complessivo anno 2: 4.000 €

Anno 2 — l’attività cresce, l’imposta dovuta sale a 5.000 €. Ma di acconti ne hai versati solo 2.000, calcolati sull’anno 1. → A giugno dell’anno 3 versi: saldo 3.000 € (5.000 − 2.000) + primo acconto 2.000 € → A novembre dell’anno 3 versi: secondo acconto 3.000 € → Esborso complessivo anno 3: 8.000 €

L’imposta è raddoppiata, ma l’esborso di cassa è raddoppiato anche lui, e in un solo anno. Il doppio colpo è questo: paghi un saldo alto perché gli acconti erano tarati su un anno più piccolo, e contemporaneamente ricalcoli gli acconti sulla base nuova, più alta.

⚠️ Non è un problema solo del secondo anno. Si ripresenta identico ogni volta che c’è uno sbalzo significativo di fatturato: un anno eccezionale genera, l’anno successivo, un saldo pesante più acconti gonfiati. E se l’anno buono non si ripete, ti ritrovi ad anticipare imposte su un reddito che non farai.

Le due leve per non trovarsi scoperti

Accantonare a ogni incasso. È l’unica difesa che funziona davvero: la percentuale per imposte e contributi si sposta su un conto dedicato nel momento in cui il denaro arriva, non a giugno. Chi lo fa non ha mai il problema, indipendentemente da come vanno gli anni.

Il metodo previsionale. Se prevedi fondatamente che l’anno in corso chiuderà più basso del precedente, puoi ridurre gli acconti calcolandoli sulla previsione invece che sullo storico. È legittimo e in un anno di calo evita di anticipare denaro che poi ti verrebbe restituito con molto comodo. Ma se la previsione si rivela troppo ottimista, sull’insufficiente versamento si pagano sanzioni e interessi: va usato con un conto in mano, non a sensazione.

I versamenti di giugno possono inoltre essere rateizzati nei mesi successivi, con interessi contenuti, ed è possibile posticipare di trenta giorni con una piccola maggiorazione. Sono valvole di sfogo, non soluzioni: spostano il problema, non lo riducono.

La trappola delle detrazioni IRPEF

È il punto che genera più delusioni al primo anno, e non lo si scopre finché non si fa la dichiarazione.

Il reddito forfettario è tassato con imposta sostitutiva e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Detrazioni e deduzioni IRPEF si applicano all’IRPEF: se il forfettario è la tua unica fonte di reddito, non hai IRPEF su cui applicarle. Quindi:

  • Spese mediche, veterinarie, scolastiche, sportive dei figli: non le recuperi.
  • Ristrutturazioni, ecobonus, bonus mobili: le quote annuali si perdono, anno per anno, e non sono recuperabili dopo.
  • Interessi sul mutuo prima casa, erogazioni liberali, spese di istruzione: stesso destino.

Se invece hai anche un reddito da lavoro dipendente o da pensione, l’IRPEF su quello c’è e le detrazioni si recuperano lì, nei limiti capienti.

💡 Prima di aprire in forfettario, conta quante detrazioni pluriennali hai già in corso. Chi ha un bonus ristrutturazione da 10 anni in ammortamento sta rinunciando a un valore reale, che va messo nel confronto fra regimi. In certi casi ribalta la convenienza.

Altro effetto che sorprende: il reddito forfettario rileva comunque dove si guarda alla capacità economica complessiva — ISEE in primis. Non pagare IRPEF non significa risultare senza reddito.

Quando il forfettario NON conviene

Il regime è un ottimo strumento, ma non è la risposta giusta sempre. I quattro casi in cui va evitato o almeno ricalcolato:

  1. Costi reali alti. Il coefficiente forfettizza i costi e ignora quelli effettivi. Se il tuo coefficiente è 78% ma i costi reali sono il 40% del fatturato, stai pagando imposte su un reddito che non hai. Nel regime ordinario dedurresti i costi veri.
  2. Acquisti con IVA rilevante. In forfettario l’IVA sugli acquisti non si detrae mai: diventa costo pieno. Chi compra merce, attrezzature o pubblicità per importi significativi paga il 22% in più su tutto.
  3. Clientela B2B. Il vantaggio di non addebitare l’IVA esiste solo con clienti privati, che l’IVA non la recuperano. Verso aziende è irrilevante: quello che per te è un margine, per loro è indifferente. Quanto vale quel margine quando i clienti sono privati — con i numeri — è nella guida su e-commerce e fisco.
  4. Detrazioni pluriennali in corso, come sopra.

Nei primi due casi l’alternativa naturale è il regime ordinario. Quando però pesano anche il rischio d’impresa o l’ingresso di soci, il confronto va allargato alla società di capitali: costi reali e convenienza a confronto sono in Costituire una SRL.

Uscire dal regime per scelta

Non serve superare una soglia: si può optare per il regime ordinario anche restando nei limiti, e in certi casi conviene. L’opzione si esercita con il comportamento concludente (si applica l’IVA in fattura) e si comunica nella dichiarazione IVA dell’anno successivo.

Attenzione però: l’opzione vincola per almeno tre anni. Non si esce e si rientra a piacimento in base a come va l’annata.

Nel passaggio di regime, in entrambe le direzioni, va gestita la rettifica della detrazione IVA sui beni non ancora ammortizzati e sulle rimanenze: è un conteggio che va fatto, non un adempimento formale.

Costi prevedibili

Con il regime forfettario, i costi sono semplici e prevedibili: nessuna tassa nascosta, spese ridotte, gestione economica più semplice. Anche il costo del commercialista è generalmente contenuto, grazie alla semplicità delle pratiche fiscali.

Come ti aiutiamo

In Quadra Studio supportiamo professionisti e piccole imprese:

  • Verifichiamo la convenienza economica rispetto ad altri regimi
  • Ti guidiamo nella scelta del codice ATECO più adatto
  • Apriamo la partita IVA e gestiamo iscrizioni INPS, INAIL e camera di commercio
  • Ci occupiamo della dichiarazione dei redditi annuale
  • Ti affianchiamo se devi uscire dal regime per superamento dei limiti

Vediamo se il forfettario è la scelta giusta per te

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Domande frequenti

Quanto si paga di tasse con la partita IVA forfettaria? +

Il regime forfettario applica un'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni delle nuove attività, se ricorrono le condizioni). Attenzione: l'aliquota non si calcola sui ricavi, ma sul reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (dal 40% all'86%) e sottraendo i contributi previdenziali versati. Con 50.000 euro di compensi, coefficiente 67% e 5.000 euro di contributi, l'imponibile è 28.500 euro e l'imposta 4.275 euro. L'imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF, addizionali e IRAP; i contributi previdenziali (gestione separata, artigiani/commercianti o cassa di categoria) restano dovuti a parte.

Qual è il limite di fatturato per il forfettario nel 2026? +

Il limite massimo di ricavi/compensi annui per accedere o restare nel regime forfettario è di 85.000 euro. Superare questa soglia comporta l'uscita dal regime nell'anno successivo, oppure immediata se si superano i 100.000 euro.

Quanto costa aprire una partita IVA forfettaria? +

L'apertura della partita IVA è gratuita presso l'Agenzia delle Entrate. I costi reali sono: l'eventuale iscrizione INPS o cassa di categoria, l'onorario del commercialista per la gestione annuale (che nel forfettario è generalmente contenuto, da poche centinaia di euro all'anno) e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio se richiesta dall'attività.

Posso assumere dipendenti con il regime forfettario? +

Sì, ma con un limite: la spesa per lavoro dipendente e collaborazioni non deve superare i 20.000 euro lordi all'anno. Oltre questa soglia si esce dal regime forfettario.

Posso emettere fattura elettronica con il forfettario? +

Sì, dal 2024 è obbligatoria la fattura elettronica anche per il regime forfettario, indipendentemente dal volume d'affari. Lo gestiamo nei nostri servizi senza costi aggiuntivi.

Conviene il forfettario o il regime ordinario? +

Dipende dal mix di ricavi e costi reali. Il forfettario conviene quando i costi deducibili sono bassi rispetto ai ricavi (perché applica un coefficiente di redditività fisso che ignora i costi reali). Negli altri casi il regime ordinario può essere più conveniente. La verifica è semplice e la facciamo gratuitamente in 30 minuti.

Posso avere partita IVA forfettaria se sono già lavoratore dipendente? +

Sì, a condizione che il reddito da lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente non superi i 35.000 euro lordi e che non si fatturi prevalentemente al proprio datore di lavoro (o ex-datore degli ultimi 2 anni).

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